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Risoluzione 274E- Agenzia delle Entrate
fonte AICEL - ris-n-274E-5-novembre-2009 L’operazione di vendita di beni materiali proposta dall’istante si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr.risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E). Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.